Nel 1927 l’Unione Radiofonica Italiana fu trasformata in Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (EIAR società anonima trasformata nel 1942 in S.p.a.) che nel 1934 iniziò a trasmettere ad onde core (che permettevano la ricezione a grande distanza a differenza di quelle ad onde medie). Ad esempio ad Ancona il servizio fu attivato il 15 luglio 1938.

L’EIAR iniziò anche la sperimentazione delle trasmissioni televisive (chiamate all’epoca “radiovisioni”) nel 1937 a Torino e nel 1939 fu installato il primo trasmettitore TV e fu trasmesso un programma sulle invenzioni di Leonardo, ma nel 1940 a causa della guerra la sperimentazione fu interrotta. Nel 1944 l’EIAR fu sostituita dalla RAI (Radio Audizioni Italia e nel 1954 cambiò denominazione in RAI- Radiotelevisione Italiana). Dal 1952 al 1975 la maggioranza assoluta della RAI era detenuta dall’IRI e dal 1993 la RAI è una S.p.a. di interesse nazionale con un consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati d’intesa con i presidenti di Camera e Senato.

Con il RD 246/1938 è introdotta la tassa sul possesso di “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. In sintesi, il cosiddetto “canone RAI” che altro non è che la tassa sul possesso di televisori e apparecchi radio.

A tal proposito, ad esempio, le sentenze della Corte Costituzionale n. 284 del 26 giugno 2002 e la n. 24010 del 26 novembre 2007  hanno chiarito che il “canone televisivo”  non trova ragione nell’esistenza di un rapporto contrattuale che leghi il Contribuente con la RAI (che ha invece un rapporto contrattuale esclusivo con lo Stato), essendo un’imposta legata ESCLUSIVAMENTE al possesso di un apparecchio atto, o adibito alla ricezione di programmi televisivi o radiofonici (“radioaudizioni” recita il RD 246/1938).

Il che, a mio parere, sta a significare che gli spot pubblicitari che riguardano il pagamento di detto tributo è una PUBBLICITA’ INGANNEVOLE, lasciando fraintendere  che esso è relativo al pagamento del  “canone RAI”, ovvero del servizio offerto dalla RAI,  confondendo  il Contribuente sulla natura di detta imposta che ha indotto non pochi “mal capitati” a intentare, soccombendo, cause legali per non pagare il “canone RAI” perché non ne ricevono il segnale.