I DCPM sono decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono configurabili come atti amministrativi e per loro natura, non essendo oggetto di approvazione parlamentare, sono di fatto norme di valenza secondaria. La Costituzione (art. 76 e 77) prevede in via del tutto eccezionale e per una validità del provvedimento limitata, l’utilizzo dei DPCM in presenza di particolari condizioni di eccezionale gravità come per il caso della pandemia da COVID-19. Ma i DPCM hanno carattere provvisorio e l’utilizzo fatto dal Governo è stato eccessivo. Per sua natura il DPCM è una norma troppo debole per limitare diritti inviolabili costituzionalmente garantiti come la libertà personale, il diritto di associazione, e di riunione, di circolazione, ecc. (art. 13, 17, 18, 19) e NON è quindi comprensibile perché NON si è fatto ricorso al Decreto Legge che deve esse convertito in Legge entro 60 giorni dal Parlamento, l’unico legittimato a varare norme che possono condizionale, nei limiti di costituzionalità, la vita sociale di una nazione. L’uso massiccio, improvvisato, e inopportuno fatto dal Governo dei DPCM, oltre ad avere ripercussioni politiche avendo di fatto esautorato il Parlamento dalle sue funzioni, vanno ad interferire un modo pesante troppo pesante, sulle libertà personali costituzionalmente inviolabili. Il fatto che ritengo stupefacente è che TACITAMENTE tutto questo si è e si sta consumando con il SILENZIO, a mio avviso, inspiegabile, di GIURISTI, ISTITUZIONI e Corte Costituzionale … e fa sorridere il silenzio di “pesci varia natura”, o di chi in questi anni è sceso in piazza tenendo in mano la costituzione come se fosse la “Sacra Bibbia” a dimostrazione che il loro attaccamento alla costituzione è meramente strumentale a fini politici di parte e non certo nell’interesse del Paese.